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22 Luglio 2026


Osservatorio Corte EDU: giugno 2026

Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale



 

A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Federica Alma (artt. 3, 10 e 11 Cedu) e Ettore Crippa (artt. 5 e 6 Cedu).

 

In giugno abbiamo selezionato pronunce relative a: detenzione di soggetti affetti da disturbi mentali (artt. 3 e 5 Cedu); diniego di accesso alle prove richieste dal difensore (art. 6 Cedu); limitazioni alla libertà di espressione e riunione in luogo pubblico (artt. 10 e 11 Cedu).

 

 

ART. 3 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. I, 4 giugno 2026, Andrea Ciotta c. Italia

Divieto di trattamenti inumani o degradanti – mantenimento in regime di detenzione ordinaria di un soggetto affetto da gravi patologie mentali – impossibilità di accedere ad una Residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza (REMS) o a trattamenti specifici per disturbi psichici – violazione.

Il ricorrente, cittadino italiano affetto da un disturbo delirante di tipo persecutorio, invoca l’intervento della Corte di Strasburgo per una presunta violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione: il protratto mantenimento in un istituto penitenziario in regime di detenzione ordinaria per fatti da lui commessi in uno stato di totale incapacità di intendere e di volere – attuato nonostante i provvedimenti giudiziari che ne avevano disposto il collocamento in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e, successivamente, in una comunità terapeutica – gli avrebbe, difatti, impedito di ricevere un trattamento sanitario adeguato alle sue condizioni cliniche. In particolare, nell’ambito di un procedimento penale instauratosi nei suoi confronti per atti persecutori realizzati ai danni dell’ex compagna, il soggetto era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, quindi, a quella della custodia cautelare in carcere. Condotto presso il Regina Coeli e visitato dall’equipe psichiatrica della casa circondariale romana, al ricorrente era diagnosticata una patologia psicotica cronica, che ne rendeva necessario il ricovero presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) e la sottoposizione coattiva ad una terapia farmacologica. Per quanto «in uno stato [mentale] sufficientemente stabile», tale da consentirgli di partecipare al processo (§ 15), l’individuo era ritenuto socialmente pericoloso: accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero (§ 16), il Tribunale di Roma disponeva la sostituzione della misura cautelare custodiale con il collocamento presso una REMS. A seguito, però, di una comunicazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) che informava il Tribunale della carenza di posti presso le REMS e dell’esistenza di lunghe liste d’attesa per l’inserimento nelle residenze, l’autorità di primo grado ordinava la prosecuzione della custodia cautelare del soggetto in carcere. Ulteriori esami peritali rivelavano che anche i fatti commessi dovevano ricondursi integralmente alla psicopatologia delirante che affliggeva l’individuo, sicché lo stesso era prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere al momento della consumazione del reato e nei suoi confronti era disposta la misura di sicurezza personale del collocamento presso una REMS per una durata non inferiore ad un anno. Ancora una volta, tuttavia, il DAP inviava una nota al Tribunale segnalando la mancanza di posti nelle strutture ed il giudice ordinava la permanenza del soggetto in carcere. Di conseguenza, il ricorrente proseguiva la propria detenzione in ambiente penitenziario, con somministrazione di una terapia farmacologica e costante monitoraggio psicologico, sino a quando, a distanza di più di un anno dal suo arresto, era trasferito in una comunità residenziale terapeutica, ove era predisposto un progetto riabilitativo individualizzato, idoneo a fornire al soggetto un trattamento psicoterapeutico appropriato ed a favorirne la risocializzazione, in vista del reinserimento sociale. A fronte delle riferite dinamiche, i giudici di Strasburgo rilevano la sussistenza di una violazione dell’art. 3 della Convenzione (§§ 108-109). Invero, richiamati i principi già affermati dalla sua giurisprudenza nelle sentenze Rooman c. Belgio (Grande Camera, 31 gennaio 2019) e Sy c. Italia (Sez. I, 24 gennaio 2022), la Corte valorizza le precipue necessità terapeutiche riconnesse alla tutela della salute mentale del paziente psichiatrico e l’incompatibilità di detta condizione patologica con un regime detentivo ordinario. Nel caso di specie, infatti, la psicosi delirante cronica riferibile al ricorrente imponeva – secondo le risultanze peritali emerse nel corso del procedimento penale – l’inserimento del soggetto in un percorso terapeutico continuo da svolgersi in un ambiente psichiatrico o in una comunità residenziale, al fine di controllare la pericolosità dello stesso e contenere i profili psicolabili della sua personalità (§§ 27 e 107). Detti scopi non potevano dirsi raggiunti – né essere suscettibili di realizzazione – attraverso misure altre dal collocamento presso una REMS o una comunità terapeutica; non potevano, pertanto, essere raggiunti attraverso le cure mediche che erano dispensate al ricorrente durante la detenzione carceraria: il soggetto, in questo luogo, non beneficiava di una strategia terapeutica globale di presa in carico della sua patologia, volta a porre rimedio ai suoi problemi di salute o a prevenirne il peggioramento, ma si limitava a seguire un trattamento farmacologico generico e ad essere seguito da una equipe di psicologi, cure che non potevano ritenersi, nel loro complesso, sufficienti né appropriate al suo stato di salute mentale (§ 107). Per i profili relativi all’asserita illegittimità della detenzione e all’assenza di rimedi esperibili per l’ottenimento di un risarcimento per il danno patito, v. infra sub art. 5. (Federica Alma)

Riferimenti bibliografici: A. Faina, Misure di contenzione fisica e divieto di trattamenti inumani o degradanti: la “sottile linea rossa” tra esigenze di tutela dell’incolumità del paziente psichiatrico e rispetto del margine di apprezzamento del giudice nazionale, in Riv. it. dir. pen. proc., 2021, p. 332 ss.; R. Casiraghi, L’accesso alle R.E.M.S. tra Corte di Strasburgo e Corte costituzionale, in Riv. it. dir. pen. proc., 2022, p. 896 ss.; L. Franzetti, Detenzione di soggetti affetti da disturbi psichiatrici e promiscuità delle strutture carcerarie: la Cedu “boccia” il sistema penitenziario portoghese, in Riv. it. dir. pen. proc., 2024, p. 854 ss.

 

C. eur. dir. uomo, Sez. I, 4 giugno 2026, Albertani c. Italia

Divieto di trattamenti inumani o degradanti – detenzione ordinaria di un soggetto affetto da disturbi psichici a seguito della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari – insufficienza delle cure psicoterapeutiche prestate in carcere – violazione.

La questione rimessa alla Corte di Strasburgo riguarda una cittadina italiana affetta da disturbi psichici che, a seguito di condanna, in un primo momento era ristretta presso un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), quindi era trasferita in carcere a causa della chiusura della prima struttura. Più nel dettaglio, nel 2009 la ricorrente era assoggettata a procedimento penale perché accusata di aver commesso plurimi reati nei confronti dei familiari, tra cui l’omicidio della sorella ed il tentato omicidio della madre. Sottoposta a perizia psichiatrica, la donna risultava affetta da disturbi dissociativi della personalità, disturbi che, al tempo dei fatti, avevano parzialmente inciso sulla sua capacità di comprendere e di controllare i propri impulsi, senza tuttavia escluderla. Si giungeva, così, ad una sentenza di condanna della ricorrente alla pena di venti anni di reclusione ed alla misura di sicurezza del ricovero in OPG per tre anni; alla luce delle condizioni psichiche della donna il giudice ordinava, però, che l’esecuzione della misura di sicurezza precedesse quella della pena, così da consentire alla stessa l’immediato inserimento in un percorso terapeutico ad hoc. Decorsi tre anni dall’inizio dell’esecuzione della misura di sicurezza, sebbene lo stato psichico della ricorrente fosse migliorato e la sua pericolosità sociale fosse diminuita, il magistrato di sorveglianza riteneva necessaria la prosecuzione del ricovero in OPG ex art. 148 c.p., rilevando che i peculiari sintomi depressivi e l’elevato rischio di autolesionismo della donna fossero allo stato incompatibili con il suo immediato trasferimento in carcere. In questo contesto sopravveniva, tuttavia, la legge n. 81 del 2014, che disponeva la chiusura degli OPG e la loro sostituzione con le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS): poiché le REMS erano destinate esclusivamente all’esecuzione di misure di sicurezza e non anche all’internamento ex art. 148 c.p., la ricorrente era trasferita dalla struttura ove si trovava – ex OPG, ormai convertito in REMS – al carcere di San Vittore. Qui la donna era collocata presso l’infermeria, ove proseguiva il proprio trattamento farmacologico e psicoterapeutico non senza limitazioni alle attività imposte dal suo percorso individualizzato di cura, originariamente predisposto nell’OPG; ragion per cui era ben presto ulteriormente trasferita in una sezione ordinaria dell’istituto penitenziario, ove continuava a ricevere un sostegno psicologico, finalizzato, però, unicamente al contenimento della sua sintomatologia e non anche ad una vera e propria cura della stessa(§§ 1-80). Richiamandosi ai principi già affermati nelle pronunce Rooman c. Belgio (Grande Camera, 31 gennaio 2019) e Temporale c. Italia (Sez. I, 20 giugno 2024), la Corte di Strasburgo rileva una violazione dell’art. 3 della Convenzione (§§ 77 e 84). Invero, nel caso di specie, sebbene la patologia da cui era affetta la donna non fosse di per sé incompatibile con la reclusione in istituto penitenziario, nondimeno detta malattia di mente era tale da renderla più vulnerabile di un detenuto ordinario e imponeva l’adozione di più adeguate misure materiali e mediche (§ 84). Quanto alle misure materiali, queste non potevano dirsi implementate presso il carcere di San Vittore al tempo della detenzione della ricorrente: come rilevava un rapporto dell’associazione Antigone datato 2022, il reparto femminile dell’istituto penitenziario presentava significative carenze e dette circostanze, a dire della Corte, «non potevano che aggravare la situazione di una detenuta affetta da disturbi psichiatrici» (§ 79). Quanto, poi, alle misure terapeutiche, come già evidenziato in diverse occasioni nel corso del procedimento instaurato nei confronti della donna, la patologia da cui la stessa era affetta presentava tratti incompatibili con lo stato detentivo, poiché richiedeva l’adozione di un percorso terapeutico individualizzato e totalizzante, insuscettibile di essere pienamente ed adeguatamente attuato in carcere (§§ 80-83). Sicché – concludono i giudici di Strasburgo – dalla carenza delle due tipologie di misure, strutturali e mediche, non può che inferirsi l’insufficienza e l’inadeguatezza delle cure psicoterapeutiche fornite alla ricorrente nel periodo di detenzione in carcere (§§ 77 e 84). Per i profili relativi all’asserita illegittimità della detenzione e all’assenza di rimedi esperibili per esaminare la legittimità delle misure adottate, v. infra sub art. 5. (Federica Alma)

Riferimenti bibliografici: P. Bernardoni, Detenzione e infermità psichica sopravvenuta: un problema europeo e una soluzione nazionale, in Riv. it. dir. pen. proc., 2019, p. 1065 ss.; A. Faina, Misure di contenzione fisica e divieto di trattamenti inumani o degradanti: la “sottile linea rossa” tra esigenze di tutela dell’incolumità del paziente psichiatrico e rispetto del margine di apprezzamento del giudice nazionale, in Riv. it. dir. pen. proc., 2021, p. 332 ss.; L. Franzetti, Detenzione di soggetti affetti da disturbi psichiatrici e promiscuità delle strutture carcerarie: la Cedu “boccia” il sistema penitenziario portoghese, in Riv. it. dir. pen. proc., 2024, p. 854 ss.

 

ART. 5 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 4 giugno 2026, Albertani c. Italia

Legalità delle detenzione – Ricorrente affetto da disturbi psichiatrici trasferito in carcere a causa della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari – trasferimento in carcere privo di base legale – violazione

Per la sintesi della vicenda, v. supra sub art. 3 CEDU. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 comma 1 Cedu, ritenendo privo di base legale il suo trasferimento in carcere, ordinato dall’amministrazione penitenziaria a causa della chiusura dell’ospedale psichiatrico giudiziario nel quale era internato (§ 100-102). Egli si duole, inoltre, dell’assenza di un controllo giurisdizionale effettivo sulla legittimità della detenzione carceraria, rilevante ex art. 5 comma 4 Cedu (§ 121). La Corte europea ricorda che ogni privazione della libertà deve non solo rientrare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 5 comma 1 Cedu, ma anche rispettare il canone di legalità: occorre che la legge interna definisca chiaramente le condizioni di detenzione e sia prevedibile nella sua applicazione (§ 109-111). Nel caso in esame, il trasferimento in carcere del ricorrente, dettato dalla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, da un lato, si poneva in contrasto con il provvedimento del magistrato di sorveglianza e, dall’altro, non trovava fondamento in alcuna previsione normativa (§ 112-117). Da qui, la violazione dell’art. 5 comma 1 Cedu. Non essendo disponibile uno strumento di ricorso interno per far valere l’illegittimità della detenzione del ricorrente, la Corte europea accerta, poi, la violazione dell’art. 5 comma 4 Cedu (§ 121). (Ettore Crippa)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 4 giugno 2026, Andrea Ciotta c. Italia

Legalità della detenzione – ricorrente detenuto, dapprima, in carcere e, poi, in un reparto psichiatrico ospedaliero per mancanza di posti in REMS e nella comunità terapeutica – provvedimenti che imponevano il collocamento in REMS e in comunità non eseguiti – detenzione priva di base legale – violazione

Per la sintesi della vicenda, v. supra sub art. 3 CEDU. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 comma 1 Cedu, reputando sguarnite di base legale sia la protrazione della detenzione in carcere sia il successivo trasferimento presso un reparto psichiatrico ospedaliero in spregio ai provvedimenti giurisdizionali che avevano disposto il suo collocamento, dapprima, in REMS e, poi, in una comunità terapeutica (§ 111-114). Egli denuncia pure la violazione dell’art. 5 comma 5 Cedu, a causa della mancanza di un rimedio risarcitorio per l’illegittima detenzione (§ 144). La Corte europea osserva, anzitutto, come l’iniziale detenzione carceraria del ricorrente fosse conforme al diritto interno, in quanto basata su un valido titolo cautelare, in linea con il dettato dell’art. 5 comma 1 lett. c Cedu (§ 122-127). Ben diversa la conclusione con riguardo al periodo successivo all’ordine di collocamento in REMS. La protrazione della detenzione in carcere qui – oltre a violare l’art. 6 comma 1 Cedu, stante la mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (§ 154-156) – integra un’illegittima privazione della libertà personale (§ 132-140). Altrettanto illegittima è da considerarsi la detenzione del ricorrente presso un reparto psichiatrico ospedaliero quando il giudice aveva invece disposto il suo inserimento in una comunità terapeutica (§ 141-143). Nessuna difficoltà logistico-organizzativa – qual è appunto la carenza di posti in REMS o nelle comunità terapeutiche – può assurgere a solida base legale per giustificare la privazione della libertà personale. Da qui, la violazione dell’art. 5 comma 1 Cedu. Viene, infine, accertata la violazione dell’art. 5 comma 5 Cedu, poiché il ricorrente non disponeva di alcun mezzo di ricorso per ottenere la riparazione per l’illegittima detenzione (§ 144-150). (Ettore Crippa)

Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, L’accesso alle R.E.M.S. tra Corte di Strasburgo e Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, p. 896 ss.

 

ART. 6 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 16 giugno 2026, Iskrenović c. Serbia

Diritto alla prova – richieste di prova rilevanti in rapporto all’oggetto dell’imputazione – rigetto delle richieste non adeguatamente motivato – impossibilità per la difesa di confutare la tesi accusatoria – violazione

Il ricorrente viene sottoposto a procedimento penale con l’accusa d’aver rivolto ingiurie agli agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni, in un contesto di tensioni e proteste legate alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza pandemica. Dinanzi al Tribunale di Belgrado, le versioni ricostruttive dei fatti fornite dall’imputato e dall’agente di polizia che aveva proceduto al suo arresto divergono nettamente. Nonostante ciò, il giudice, dopo avere disposto un confronto tra i due soggetti, respinge la richiesta difensiva di acquisire le riprese delle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale vicino, ritenendo già chiara la dinamica dell’episodio, e condanna il ricorrente a sessanta giorni di reclusione (§ 5-11). A seguito d’impugnazione, la Corte d’appello annulla la sentenza, rilevando appunto l’immotivato rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell’istanza istruttoria presentata dal difensore del ricorrente (§ 12). Nel giudizio rinnovato, la difesa insiste per l’acquisizione dei filmati e chiede pure l’esame di un testimone nel frattempo palesatosi, ma il Tribunale rigetta entrambe le richieste, reputando tali prove superflue, e condanna nuovamente il ricorrente. La decisione, questa volta, viene confermata in appello (§ 13-15). Ritenendo leso il proprio diritto alla prova e dopo aver adito senza esito anche la Corte costituzionale, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu. Richiamati i principi espressi nella pronuncia C. edu, grande camera, sent. 18 dicembre 2018, Murtazaliyeva c. Russia, la Corte europea evidenzia come l’art. 6 comma 3 lett. d Cedu non imponga l’assunzione di ogni prova richiesta dall’imputato, ma miri a garantire la parità delle armi. Quando l’istanza istruttoria è sufficientemente motivata e la prova a discarico risulta rilevante rispetto all’oggetto dell’accusa, il giudice nazionale deve fornire un’adeguata motivazione alla base del rigetto (§ 39). Ai fini dell’osservanza dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu occorre, poi, valutare l’impatto della mancata assunzione della prova a discarico sull’equità processuale complessiva (§ 40). Ebbene, nel caso di specie, le prove richieste dalla difesa avrebbero consentito di chiarire l’intera dinamica dell’episodio, fornendo un contributo decisivo per la ricostruzione del fatto. L’immotivato rigetto di tali istanze istruttorie ha limitato in modo significativo la possibilità dell’imputato di confutare la tesi accusatoria compromettendo, nel complesso, l’equità processuale (§ 46-48). Da qui, la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu. (Ettore Crippa)

Riferimenti bibliografici: F. Zacchè, Ammissione della prova a discarico: il nuovo test “Murtazaliyeva”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 1057 ss.

 

ARTT. 10 e 11 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 giugno 2026, Karchava c. Georgia

Libertà di espressione e libertà di riunione – arresto e configurazione di un illecito amministrativo a fronte di una protesta pacifica concernente una questione di pubblico interesse – non necessità dell’ingerenza pubblica nella sfera del singolo – violazione.

Il ricorrente, psicoterapeuta impegnato nella promozione e nella tutela della salute mentale dei minori, lamenta la violazione del proprio diritto alla libertà di espressione e di riunione da parte delle autorità nazionali dello Stato di appartenenza, che interrompevano una sua manifestazione pacifica e che, in seguito, lo condannavano per l’illecito amministrativo di inosservanza di ordini legittimi della polizia ex art. 173 del Codice degli illeciti amministrativi. Più nel dettaglio, nel dicembre 2022 il soggetto decideva di intraprendere una protesta individuale per sensibilizzare alla mancanza di pasti gratuiti nelle scuole pubbliche della Georgia: il ricorrente presentava una comunicazione preventiva al Comune di Batumi, palesando il proprio intento di collocarsi con una tenda nella piazza adiacente alla Corte costituzionale del luogo, nei pressi di una statua, ed il Comune informava la polizia locale della manifestazione programmata, chiedendo l’adozione delle misure necessarie a preservare la sicurezza e l’ordine pubblico. Mentre il soggetto si accingeva ad intraprendere la protesta, tuttavia, alcuni agenti di polizia gli si avvicinavano e gli intimavano di astenersi dalla condotta; poiché, però, il ricorrente si opponeva alle istruzioni impartite, era accompagnato al più vicino commissariato, ove era identificato e ove gli agenti cercavano nuovamente di dissuaderlo dal protestare nel luogo da lui eletto, spiegando che l’area era stata destinata ai festeggiamenti di Capodanno, che prevedevano anche il possibile utilizzo di articoli pirotecnici. Dopo essere stato rilasciato, il ricorrente tornava nella piazza adiacente alla Corte costituzionale per montare la propria tenda e dar inizio alla manifestazione. Sorpreso nuovamente dalla polizia locale – che invano gli rivolgeva ulteriori avvertimenti verbali, invitandolo a collocare altrove la propria tenda o, alternativamente, a non dar luogo alla protesta –, l’individuo si rifiutava di prestare osservanza agli ordini impartiti ed era, pertanto, arrestato e successivamente condannato per l’illecito amministrativo integrato dalla sua condotta, disciplinato dall’art. 173 del Codice degli illeciti amministrativi (§§ 1-20). Chiamata a pronunciarsi sull’asserita violazione degli artt. 10 e 11 della Convenzione (§ 26), la Corte di Strasburgo si sofferma preliminarmente sul rapporto intercorrente tra le due previsioni, evidenziandone la stretta connessione e, al contempo, la reciproca complementarità. Nel caso di specie, la Corte ritiene che l’art. 10 operi quale lex specialis rispetto all’art. 11, il cui ambito di applicazione ha un perimetro più ampio e generale: ne consegue la necessità di procedere all’analisi della doglianza alla luce della libertà di espressione, senza tuttavia prescindere dai principi elaborati dalla propria giurisprudenza in materia di libertà di riunione (§§ 38-39). La Corte ribadisce, quindi, che la tutela accordata dall’art. 10 della Convenzione non si esaurisce nella protezione delle idee e delle opinioni in quanto tali, ma copre, altresì, le forme attraverso le quali queste sono manifestate: in tale prospettiva, anche una protesta è suscettibile di costituire una modalità di espressione del pensiero e può essere ricondotta nell’ambito di applicazione dell’art. 10 (§ 40). L’arresto del ricorrente e la sua successiva condanna per l’illecito amministrativo di cui all’art. 173 del Codice degli illeciti amministrativi hanno, dunque, determinato un’ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione, interpretato alla luce del diritto alla libertà di riunione (§ 46); ingerenza che, per espressa previsione tanto dell’art. 10, quanto dell’art. 11 della Convenzione, può ritenersi lecita solamente se prevista dalla legge e se necessaria al perseguimento di fini legittimi che le autorità intendano perseguire nel contesto di una società democratica. Applicando tali principi alla fattispecie concreta, la Corte conclude nel senso della violazione dell’art. 10 della Convenzione, avendo l’operato dell’autorità pubblica determinato un’indebita violazione del diritto alla libertà di espressione del ricorrente. Invero, sebbene sorretta da un adeguato e legittimo impianto legislativo a livello nazionale (§§ 47-49), nel caso in esame la restrizione della libertà di esprimere le proprie opinioni durante una protesta individuale non sarebbe stata adeguatamente giustificata dall’autorità nazionale, che non avrebbe fornito motivi sufficienti a dimostrare la necessità della riferita ingerenza (§§ 51-58); e detta carenza motivazionale sarebbe risultata ancor più evidente alla luce delle peculiarità della condotta posta in essere dal ricorrente, non solo del tutto pacifica (§ 53), ma soprattutto relativa ad una questione di interesse pubblico, condotta che, di conseguenza, a dire della Corte, avrebbe imposto «la sussistenza di motivi particolarmente forti per giustificare qualsiasi restrizione» (§ 50). (Federica Alma)

Riferimenti bibliografici: P. Bernardoni, Libertà di riunione ed affiliazione ad un’associazione illegale: per la Corte di Strasburgo il limite è la prevedibilità della condanna, in Riv. it. dir. pen. proc., 2018, p. 359 ss.; G. Mentasti, La dignità della persona come limite al diritto di sciopero della polizia penitenziaria, in Riv. it. dir. pen. proc., 2019, p. 1757 ss.; C. Cataneo, L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza al fine di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 CEDU, in Riv. it. dir. pen. proc., 2021, p. 311 ss.