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15 Giugno 2026


Osservatorio Corte EDU: maggio 2026

Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale



 

 

A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Davide Colombo (artt. 3, 7 e 10 Cedu, art. 1 Prot. Add. Cedu) e Paola Concolino (artt. 5 e 6 Cedu).

 

In maggio abbiamo selezionato pronunce relative a: detenzione amministrativa di stranieri irregolari (artt. 3 e 5 Cedu); legittimità della custodia cautelare sul piano dell’adeguatezza delle motivazioni (art. 5 Cedu); ragionevole durata e complessità del procedimento (art. 6 Cedu); mancata notifica dell’udienza al nuovo difensore del ricorrente (art. 6 Cedu); partecipazione a organizzazione terroristica e accertamento dell’elemento soggettivo (art. 7 Cedu); confisca e concorso di persone (art. 7 Cedu, art. 1 Prot. add. Cedu); limitazioni imposte all’attività giornalistica nel corso di manifestazione (art. 10 Cedu).

 

 

ARTT. 3 e 5 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. II, 5 maggio 2026, Z.A. e K.S. c. Türkiye

Detenzione amministrativa di stranieri irregolari – condizioni di detenzione degradanti – assenza di base legale della detenzione e ritardo nell’esecuzione dell’ordine di liberazione – violazione

Il caso concerne due cittadini stranieri sottoposti a detenzione amministrativa in Turchia nell’ambito di procedimenti di immigrazione. Il primo ricorrente lamenta sia l’inadeguatezza delle condizioni di detenzione presso diversi centri (Sakarya, Kocaeli e Adana), sia l’illegittimità della privazione della libertà personale; il secondo ricorrente deduce analoghe violazioni con riguardo al proprio trattenimento. Quanto al primo ricorrente, emerge che egli, privo di documenti, veniva arrestato e successivamente sottoposto a detenzione amministrativa, dapprima presso una stazione di polizia, poi in un centro di rimpatrio e infine in un centro di accoglienza. Sebbene un giudice interno avesse disposto la sua liberazione, questa avveniva con un ritardo di circa un mese. Quanto al secondo ricorrente, egli veniva detenuto per diversi mesi a seguito di un divieto di ingresso e della pendenza di procedure di protezione internazionale, deducendo condizioni di detenzione analoghe. Per quanto concerne il primo ricorrente, con riferimento all’art. 3 CEDU, la Corte ribadisce che le condizioni di detenzione devono rispettare la dignità umana e non comportare sofferenze eccedenti quelle inevitabili connesse alla privazione della libertà. Nel caso di specie, con riguardo al periodo trascorso dal primo ricorrente nel centro di Adana, le autorità non avevano fornito elementi sufficienti a dimostrare che fosse garantito un adeguato accesso all’aria aperta, in linea con gli standard minimi internazionali. La durata significativa della detenzione in tali condizioni comportava pertanto un livello di sofferenza tale da integrare un trattamento degradante (§ 65). Ne consegue la violazione dell’art. 3 sotto il profilo sostanziale. Quanto all’art. 5 § 1 CEDU, la Corte ribadisce che ogni privazione della libertà deve essere conforme a una procedura prevista dalla legge e non può assumere carattere arbitrario. Sotto tale profilo, ravvisa una duplice violazione: da un lato, il trattenimento presso la stazione di polizia era privo di una base legale chiara, configurando una detenzione di fatto non prevista dall’ordinamento; dall’altro, il ritardo di quasi un mese nell’esecuzione dell’ordine giudiziale di liberazione determinava una protrazione arbitraria della detenzione (§§ 72-74). Alla luce di tali considerazioni, la Corte accerta la violazione dell’art. 5 § 1 con riguardo a entrambe le fasi della detenzione del primo ricorrente. Diversamente, con riguardo al secondo ricorrente, la Corte rileva che egli non aveva dedotto dinanzi ai giudici interni in modo sufficientemente specifico le condizioni della propria detenzione, limitandosi a un richiamo generico ad altre situazioni; tale omissione impedisce di ritenere soddisfatto l’onere di previo esaurimento dei rimedi interni, con conseguente inammissibilità del ricorso (§§ 83 ss.). (Davide Colombo)

Riferimenti bibliografici: P. Bernardoni, La Corte Edu alle prese con la “difesa” dei confini di terra dell’Unione Europea nei confronti dei migranti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, p. 555 ss.

 

ART. 5 CEDU

C. eur. dir. uomo, com. sez. II, sent. 5 maggio 2026, Akat c. Turchia

Libertà personale – custodia cautelare della ricorrente, esponente politica curda, per presunta partecipazione ad un’organizzazione terroristica armata – protrazione della custodia cautelare per oltre sei mesi sulla base di formule stereotipate – violazione

L’istante, esponente politica impegnata sulla “questione curda” ed ex parlamentare, è stata sottoposta a procedimento penale e posta in custodia cautelare con l’accusa di aver costituito o diretto un’organizzazione terroristica armata. Il provvedimento di detenzione si fondava essenzialmente su due gruppi di elementi: da un lato, il ruolo della ricorrente negli organi direttivi e nelle attività del Democratic Society Congress (DTK), ritenuto dalle autorità parte integrante dell’organizzazione terroristica PKK/KCK; dall’altro, una serie di discorsi pubblici, partecipazioni a manifestazioni e post sui social media, nei quali l’interessata avrebbe espresso sostegno al PKK e al suo leader. I giudici nazionali hanno reiteratamente prorogato la custodia cautelare sulla base dei medesimi elementi, senza fornire un’argomentazione individualizzata sulla necessità della misura e senza considerare in concreto l’assenza di pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o l’idoneità di misure meno afflittive. Dinanzi alla Corte Edu, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 5 § 1 e 3 Cedu, l’assenza di un “ragionevole sospetto” di commissione del reato e la carenza di motivazione delle decisioni che hanno disposto e prolungato la detenzione per oltre sei mesi; inoltre, deduce la violazione dell’art. 10 Cedu, sostenendo che la privazione della libertà sia stata in realtà una reazione punitiva alle sue attività politiche e alle opinioni espresse in pubblico e sui social media. La Corte di Strasburgo, in primo luogo, esamina la sussistenza del “ragionevole sospetto” richiesto dall’art. 5 § 1 lett. c) Cedu, alla luce dei principi già affermati, tra l’altro, nella sentenza C.edu, sez. II, 24 ottobre 2025, Tuğluk c. Turchia. Essa osserva che le autorità interne hanno attribuito rilievo determinante al ruolo della ricorrente nel DTK, ma ricorda che, nel caso Tuğluk, aveva già ritenuto non suffragata da prove concrete l’affermazione secondo cui il DTK costituirebbe un’entità illecita o coinvolta in attività criminali. Ne deriva che l’appartenenza agli organi del DTK, in assenza di ulteriori elementi specifici, non è idonea a fondare il sospetto di direzione di un’organizzazione terroristica (§ 23). Quanto ai discorsi politici, alla partecipazione a manifestazioni e ai post su Twitter, la Corte sottolinea che si tratta di espressioni di natura essenzialmente politica, già ritenute in numerosi precedenti riconducibili alla sfera protetta dall’art. 10 Cedu, in mancanza di un concreto incitamento alla violenza. I giudici nazionali si sono limitati a elencare eventi, slogan e contenuti senza spiegare in che modo tali condotte dimostrerebbero un coinvolgimento della ricorrente nell’organizzazione armata (§ 24). Alla luce di tali considerazioni, i giudici di Strasburgo concludono che nessuna delle decisioni interne sulla custodia cautelare indica elementi fattuali specifici idonei a sostenere l’esistenza di un ragionevole sospetto nei confronti della ricorrente; viene pertanto accertata la violazione dell’art. 5 § 1 Cedu. Per la stessa ragione, constatata l’assenza del presupposto indefettibile della “persistenza del sospetto”, la Corte ritiene violato anche l’art. 5 § 3, atteso che le autorità nazionali non hanno fornito motivazioni pertinenti e sufficienti sulla necessità della protrazione della detenzione, né hanno adeguatamente considerato misure meno restrittive (§§ 29-32). (Paola Concolino).

Riferimenti bibliografici: E. Crippa, Conferma della custodia cautelare e tutela del contraddittorio, in Riv. it. dir. pen. proc., 2024, p. 1634 ss.

 

ART. 6 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 12 maggio 2026, Mironiuk c. Lituania

Equità processuale – ragionevole durata del processo – processo per omicidio protrattosi per otto anni e quattro mesi fino al terzo grado di giudizio – complessità del caso non sufficiente a giustificare lunghi intervalli di inattività nel grado di appello – violazione

Il ricorrente, cittadino lituano, è stato sottoposto a procedimento penale per omicidio aggravato e reati contro il patrimonio, contestati come commessi in forma organizzata insieme ad altri coimputati.  Arrestato il 14 luglio 2009 e posto in custodia cautelare dal 15 luglio 2009, è rimasto detenuto durante l’intero iter del procedimento. Il processo di primo grado si è protratto per oltre due anni e mezzo e ha conosciuto numerosi rinvii d’udienza, dovuti all’assenza di persone offese o difensori, alla necessità di una perizia psichiatrica su un coimputato, alle impugnazioni proposte dal ricorrente avverso le proroghe della custodia cautelare e, soprattutto, a due mutamenti della composizione del collegio, che in un caso hanno imposto la rinnovazione integrale del dibattimento.  Con sentenza del 14 dicembre 2012, il Tribunale ha assolto il ricorrente da un capo di imputazione relativo all’estorsione, ma lo ha condannato per gli altri reati, tra cui l’omicidio aggravato, infliggendo una pena di diciotto anni di reclusione. In appello, il procedimento si è ulteriormente prolungato: trasmessi gli atti alla Corte d’appello il 14 febbraio 2013, le udienze sono state più volte rinviate per ragioni varie, tra cui il mutamento del difensore del ricorrente, la richiesta di una nuova perizia psichiatrica su un coimputato e l’assenza ingiustificata di un difensore di altro imputato. In tale fase si sono registrate sospensioni di diversi mesi tra un’udienza e l’altra, non sempre giustificate da esigenze oggettive del processo. Il 29 dicembre 2016, la Corte d’appello ha confermato la condanna e la pena, con una sola modifica nella qualificazione giuridica del reato di omicidio aggravato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, fra l’altro, l’eccessiva durata complessiva del procedimento e chiedendo una riduzione della pena quale forma di riparazione. Il 16 novembre 2017, la Corte suprema ha respinto il ricorso, affermando che non vi erano stati ritardi ingiustificati nel corso del processo e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per attenuare la sanzione. Esaurito il giudizio penale, nel 2020 il ricorrente ha promosso un autonomo giudizio civile risarcitorio contro lo Stato, chiedendo il ristoro del danno non patrimoniale derivante dall’irragionevole durata del procedimento penale. I giudici civili di primo e secondo grado hanno respinto la domanda, ritenendo che il processo penale fosse stato condotto con la dovuta sollecitudine e valorizzando, con efficacia di giudicato, le valutazioni già espresse in sede penale sulla ragionevolezza dei tempi. Dinanzi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 6 § 1 Cedu, lamentando che la durata complessiva del procedimento – circa otto anni e quattro mesi tra l’arresto e la decisione della Corte suprema – sia stata eccessiva e che i rimedi interni non abbiano fornito una soddisfazione effettiva. La Corte Edu richiama i principi consolidati in tema di durata ragionevole del processo penale, ribadendo che occorre considerare la complessità del caso, il comportamento del ricorrente e quello delle autorità nazionali. Pur riconoscendo che il procedimento presentava una certa complessità, per il numero di imputati, di capi di imputazione e per il coinvolgimento di un gruppo organizzato, la Corte sottolinea che tale complessità non può giustificare periodi di inattività significativi o rinvii di molti mesi non sorretti da esigenze processuali stringenti (§ 32).  Quanto alla fase di primo grado, la Corte osserva che, sebbene il processo sia durato oltre due anni e mezzo, una parte rilevante dei rinvii è dipesa da assenze di difensori o parti private e che il numero complessivo di udienze fissate (ventuno) denota un impegno non trascurabile del tribunale. In tale ottica, non ritiene che la durata del giudizio di primo grado sia, di per sé, irragionevole (§ 33). Diversa valutazione viene invece espressa per il grado di appello, protrattosi per oltre tre anni e dieci mesi. La Corte mette in evidenza intervalli di quattro, cinque e persino otto mesi tra un’udienza e l’altra, spesso senza giustificazioni adeguate, nonché la lentezza nel fissare le udienze dopo il deposito di atti rilevanti (come la perizia psichiatrica). In tale contesto, pur tenendo conto di taluni rinvii imputabili alle parti, i giudici di Strasburgo ritengono che la Corte d’appello non abbia esercitato la dovuta diligenza nel governo del calendario processuale, lasciando che il procedimento si protraesse oltre quanto compatibile con l’articolo 6 § 1 (§ 34).  La Corte esclude, inoltre, che il comportamento del ricorrente possa essere ritenuto causa significativa del ritardo: la sua impugnazione delle proroghe della custodia cautelare e la richiesta di un nuovo difensore in appello sono considerate esercizio legittimo dei diritti di difesa e non condotte dilatorie (§ 35).  Alla luce di tali elementi, la Corte conclude che la durata complessiva del procedimento penale a carico del ricorrente – otto anni e quattro mesi – abbi superato il limite convenzionale della ragionevolezza e accerta pertanto una violazione dell’articolo 6 § 1 Cedu (Paola Concolino).

 

C. eur. dir. uomo, com. sez. III, sent. 26 maggio 2026, Abilov c. Azerbaijan

Diritto di difesa – mancata notifica al nuovo difensore del ricorrente (detenuto all’epoca dei fatti) della data dell’udienza di cassazione – trattazione del ricorso in cassazione in assenza del ricorrente e del suo difensore – violazione

Il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per produzione e vendita di sostanze stupefacenti. Con sentenza del 27 maggio 2014, la Corte d’assise ha dichiarato il ricorrente colpevole, condannandolo a cinque anni e sei mesi di reclusione; la decisione è stata confermata in appello il 17 novembre 2014. Il 9 dicembre 2014 il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione. Nel frattempo, il 10 dicembre 2014 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha sospeso dall’esercizio della professione l’avvocato del ricorrente, per violazioni deontologiche commesse in un diverso procedimento. Il 28 gennaio 2015 la Corte Suprema ha notificato a quest’ultimo la data dell’udienza sul ricorso. Il 3 febbraio 2015 il ricorrente ha conferito mandato a un nuovo difensore, per la sua rappresentanza in cassazione; il 5 febbraio 2015 la convocazione per l’udienza è stata notificata al ricorrente, ma non risulta dagli atti che la data sia stata comunicata anche al nuovo avvocato. Il 25 febbraio 2015 il nuovo difensore ha chiesto il rinvio dell’udienza, fissata per il giorno successivo, per poter studiare il fascicolo. Nonostante tale richiesta, il 26 febbraio 2015 la Corte Suprema ha tenuto l’udienza in assenza del ricorrente e del suo nuovo difensore, respingendo il ricorso.  Dal verbale d’udienza risulta che il pubblico ministero abbia partecipato all’udienza e chiesto la conferma della condanna mentre il difensore indicato era ancora quello precedente, considerato assente senza giustificato motivo. Dinanzi alla Corte Edu, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 6 §§ 1 e 3 b) e c) Cedu, di non aver potuto partecipare effettivamente all’udienza in Cassazione, né personalmente né tramite il nuovo avvocato, cui non era stata notificata la data dell’udienza e al quale non era stato concesso il tempo necessario per esaminare il fascicolo. La Corte esamina le censure del ricorrente, richiamando i principi consolidati in materia di equo processo e diritti della difesa: l’imputato deve poter organizzare la propria difesa senza restrizioni indebite, essere presente e partecipare effettivamente all’udienza sulla determinazione dell’accusa e beneficiare dell’assistenza effettiva di un avvocato (§ 18). Il diritto a disporre di “tempo e facilitazioni” adeguati va valutato alla luce delle circostanze concrete (§ 19). I giudici di Strasburgo sottolineano che la Corte Suprema ha esaminato il ricorso in assenza dell’imputato e del suo effettivo difensore, mentre il pubblico ministero era presente e ha formulato richieste orali per la conferma della condanna. In un simile contesto, la mancata notifica della data d’udienza al nuovo avvocato – nominato a seguito della sospensione disciplinare del precedente, evento non imputabile al ricorrente – e il mancato accoglimento della sua richiesta di rinvio hanno compromesso l’equilibrio tra accusa e difesa e l’equità complessiva del procedimento. La detenzione del ricorrente, che rendeva più difficoltosi i contatti con il difensore, ha accentuato tale squilibrio (§ 22-23). Su questa base, la Corte accerta una violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 c) Cedu (Paola Concolino).

Riferimenti bibliografici: S. Chionna, Diritto al difensore di fiducia ed effettività della difesa tecnica, in Riv. it. dir. pen. proc., 2022, p. 1355 ss.; S. Chionna, restrizioni al diritto di difesa tecnica ed equità processuale complessiva, in Riv. it. dir. pen. proc., 2022, p. 560 ss.

 

ART. 7 CEDU

C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 5 maggio 2026, Yasak c. Turchia

Nullum crimen sine lege – Appartenenza a organizzazione terroristica – Responsabilità penale individuale – Mens reaNulla poena sine culpa – Violazione.

La causa riguardava la condanna del ricorrente per appartenenza a un’organizzazione terroristica armata ai sensi dell’art. 314 § 2 del codice penale turco. Le autorità nazionali avevano ritenuto che egli avesse svolto, tra il 2010 e il 2014, funzioni di responsabilità nell’ambito della struttura educativa collegata al movimento gülenista (FETÖ/PDY), successivamente qualificato come organizzazione terroristica. La condanna si fondava principalmente sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, su rapporti telefonici, su movimentazioni presso la banca e sul pagamento di contributi previdenziali da parte di una società riconducibile al movimento. Dinanzi alla Corte europea il ricorrente sosteneva che la propria condanna fosse stata pronunciata in assenza di un accertamento individualizzato della sua consapevolezza circa la natura terroristica dell’organizzazione e che le giurisdizioni interne avessero fatto ricorso a una forma di responsabilità per mera associazione. La Grande Camera ha anzitutto richiamato i principi elaborati nella sentenza Yüksel Yalçınkaya c. Turchia, precisando tuttavia che il caso in esame poneva una questione distinta: non la prevedibilità astratta della fattispecie incriminatrice, bensì l’accertamento concreto dell’elemento soggettivo richiesto per il reato di appartenenza a un’organizzazione terroristica. Secondo la Corte, il diritto a non essere puniti senza colpa costituisce una componente essenziale delle garanzie offerte dall’art. 7 CEDU e impone che la responsabilità penale sia sempre individualizzata (§ 193). La Corte ha osservato che il reato previsto dall’art. 314 § 2 del codice penale turco richiedeva, secondo il diritto interno, la prova della mens rea, vale a dire della consapevole adesione agli scopi e alla natura dell’organizzazione terroristica. Pertanto, la mera dimostrazione di attività svolte nell’ambito di strutture educative riconducibili al movimento non era sufficiente a fondare una condanna, in assenza della prova che l’imputato conoscesse il carattere terroristico dell’organizzazione e intendesse contribuire ai suoi obiettivi (§ 209). Applicando tali principi al caso concreto, la Grande Camera ha rilevato che i giudici nazionali si erano limitati a valorizzare le funzioni esercitate dal ricorrente all’interno della rete educativa del movimento e alcuni elementi indiziari relativi ai suoi rapporti con altri membri dell’organizzazione (§ 210). Essi, tuttavia, non avevano spiegato in che modo tali circostanze dimostrassero la consapevolezza del ricorrente circa la trasformazione del movimento in organizzazione terroristica, né avevano accertato l’esistenza di un legame personale, funzionale o gerarchico con le strutture responsabili delle attività terroristiche. Secondo la Corte, il ragionamento seguito dalle autorità turche si fondava su considerazioni generali relative all’evoluzione del movimento gülenista e alla sua successiva qualificazione come organizzazione terroristica, senza procedere a una valutazione contestuale e individualizzata della posizione del ricorrente (§ 211). In tal modo, la condanna era stata pronunciata senza che fosse adeguatamente dimostrato l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. La Grande Camera ha quindi concluso che l’assenza di qualsiasi effettivo accertamento della mens rea del ricorrente integrava un difetto fondamentale nell’attribuzione della responsabilità penale personale, incompatibile con il principio nulla poena sine culpa e con il diritto garantito dall’art. 7 della Convenzione (§ 212). Ne è derivata la constatazione della violazione dell’art. 7 CEDU. (Davide Colombo)

Riferimenti bibliografici: P. Bernardoni, Terrorismo “morale” e articolo 7 CEDU: la Corte di Strasburgo ritiene imprevedibile la spiritualizzazione del concetto di violenza operata dai giudici turchi, in Riv. it. dir. pen. proc., 2020, p. 1157 ss.

 

C. eur. dir. uomo, Sez. I, 28 maggio 2026, Petrignani e altri c. Italia

Confisca per equivalente – applicazione del principio di solidarietà tra concorrenti nel reato – confisca fondata su base legale non sufficientemente chiara e prevedibile – violazione.

I ricorrenti, cittadini italiani, lamentavano che la confisca per equivalente disposta nei loro confronti in relazione all’intero profitto dei reati commessi in concorso con altri soggetti avesse violato l’art. 7 CEDU, nonché l’art. 1 Prot. 1 Cedu (rispetto a quest’ultimo profilo, v. infra). In particolare, due ricorrenti sostenevano che la misura, colpendo beni per un valore eccedente la quota di profitto da essi personalmente conseguita, finisse per far loro scontare una pena per il fatto dei coautori; il terzo ricorrente, invece, deduceva soprattutto il difetto di prevedibilità della sanzione, assumendo che né le disposizioni interne applicate – in particolare l’art. 322-ter c.p., richiamato, per i reati tributari, dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 – né la relativa elaborazione giurisprudenziale consentissero di prevedere in termini sufficientemente chiari la confiscabilità, a suo carico, dell’intero profitto conseguito da tutti i concorrenti. La Corte osserva, anzitutto, che la confisca per equivalente in questione ha una finalità anche punitiva e, pertanto, integra una “pena” ai fini dell’art. 7 della Convenzione (§§ 66-67). Ciò posto, i giudici di Strasburgo escludono, con riguardo ai primi due ricorrenti, che la misura si traduca in una punizione per fatto altrui, rilevando come la responsabilità personale dei medesimi per i reati presupposto fosse stata validamente accertata, e come la confisca disposta in base al principio di solidarietà fosse stata giustificata, nel diritto interno, come reazione al contributo individuale da essi prestato alla realizzazione del reato e, quindi, alla produzione del profitto complessivo; in tale prospettiva, la Corte ravvisa un nesso sufficientemente chiaro tra la condotta dei ricorrenti e la misura ablativa, con la conseguenza che essi non risultano puniti per la condotta dei coimputati, bensì per la propria (§§ 81 ss.). Diversamente, quanto a al terzo ricorrente, la Corte rileva che il principio di solidarietà nella confisca per equivalente non trovava un fondamento normativo espresso nelle disposizioni applicate e che la giurisprudenza nazionale sul punto era rimasta, per lungo tempo, oscillante, tanto da essere ricomposta soltanto con la recente sentenza delle Sezioni unite del 2025, che ha infine escluso l’operatività di tale principio; né, del resto, l’ordinamento interno offriva criteri sufficientemente chiari e prevedibili per la determinazione concreta degli importi confiscabili a ciascun concorrente (§§ 90 ss.). Da ciò la conclusione per cui, nei confronti del terzo ricorrente, la misura integrasse una pena non prevedibile, in violazione dell’art. 7 CEDU (mentre nessuna violazione di tale disposizione è ravvisata con riguardo agli altri due ricorrenti, che avevano lamentato la violazione dell’art. 7 CEDU sotto differenti profili). (Davide Colombo)

Riferimenti bibliografici: Michele Pisati, Archiviazione, confisca e presunzione d’innocenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 366 ss.; Edoardo Zuffada, La Corte europea giudica compatibile con la convenzione la confisca del profitto del reato anche in assenza di condanna, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 380 ss.

 

ART. 1 PROT. ADD. N. 1 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. I, 28 maggio 2026, Petrignani e altri c. Italia

Diritto al pacifico godimento dei beni – confisca per equivalente dell’intero profitto del reato in applicazione del principio di solidarietà tra concorrenti – sproporzione della misura in quanto eccedente il profitto individualmente conseguito e gravante sui medesimi in modo eccessivo – violazione.

Per i profili relativi all’art. 7 Cedu, v. supra. I ricorrenti lamentavano, altresì, la violazione del diritto al pacifico godimento dei beni, deducendo che la confisca per equivalente, commisurata all’intero profitto del reato e non alla quota da ciascuno effettivamente percepita, fosse priva di adeguata base legale e, comunque, sproporzionata. La Corte rileva, anzitutto, che la misura costituisce un’ingerenza nel diritto di proprietà e che essa persegue, in linea generale, uno scopo legittimo di interesse generale, in quanto mira a contrastare l’arricchimento derivante dall’attività criminosa e ad assicurare che il reato non produca vantaggi economici (§ 130). Ciò nondimeno, i giudici di Strasburgo richiamano le considerazioni già svolte in relazione all’art. 7 CEDU e osservano che la confisca dell’intero profitto sulla base del principio di solidarietà non disponeva di una base legale sufficientemente chiara e prevedibile, atteso che né la legge né la giurisprudenza interna fornivano criteri certi sull’an e sul quantum dell’ablazione; di qui la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1, come visto poc’anzi, già sotto il profilo della legalità (§ 127). Quanto al requisito della proporzionalità, la Corte osserva che la confisca disposta nei confronti dei ricorrenti aveva ad oggetto somme eccedenti il profitto individualmente conseguito, senza che i giudici interni avessero verificato se tale estensione fosse giustificata dalla gravità della rispettiva condotta o dal ruolo concretamente svolto nel reato, avendo piuttosto applicato in via automatica il principio di solidarietà. Sotto tale profilo, la misura non risulta proporzionata alla sua finalità punitiva, poiché non commisurata alla condotta del singolo (§ 140); né essa appare coerente con la finalità ripristinatoria, giacché, colpendo beni eccedenti il vantaggio economico effettivamente tratto dal ricorrente, finisce per collocarlo in una situazione patrimoniale deteriore rispetto a quella anteriore al reato (§ 141). La Corte prende altresì in esame l’argomento del Governo secondo cui l’eventuale squilibrio potrebbe essere corretto attraverso l’azione di regresso tra coobbligati, ma osserva che tale rimedio trasferisce impropriamente sui ricorrenti l’onere di recuperare le quote riferibili ai correi, con l’ulteriore rischio della loro insolvenza; in tal modo, la responsabilità del recupero del profitto illecito viene spostata dalle autorità statali sui soggetti incisi dalla misura, imponendo loro un onere eccessivo (§§ 146 ss.). Alla luce di tali rilievi, la Corte conclude per la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 nei confronti di tutti i ricorrenti. (Davide Colombo)

Riferimenti bibliografici: Michele Pisati, Archiviazione, confisca e presunzione d’innocenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 366 ss.; T. Trinchera, Una pronuncia della Corte di Giustizia UE in tema di confisca nei confronti del terzo, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2022, 1, pp. 580 e ss.; Edoardo Zuffada, La Corte europea giudica compatibile con la convenzione la confisca del profitto del reato anche in assenza di condanna, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 380 ss.

 

ART. 10 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. V, 28 maggio 2026, Tožičková c. Repubblica ceca

Libertà di espressione – Interrogatorio di una giornalista da parte della polizia a seguito della partecipazione a una manifestazione – Assenza di necessità dell’ingerenza – Mancata ponderazione del ruolo della stampa e dell’interesse pubblico – Violazione.

La ricorrente, giornalista, si trovava nel settembre 2020 presso una miniera dove era in corso una manifestazione di carattere ecologico, al fine di documentarne lo svolgimento e l’intervento delle forze dell’ordine. Pur essendo chiaramente identificabile come giornalista e senza partecipare attivamente alla protesta, seguiva i manifestanti che si erano introdotti in un’area vietata. A fronte del rifiuto di abbandonare i luoghi nonostante la richiesta della polizia, la ricorrente veniva allontanata, interrogata e trattenuta per circa due ore, durante le quali le veniva altresì impedito di effettuare riprese video. La ricorrente adiva i giudici interni lamentando un’ingerenza illegittima nella libertà di espressione. I tribunali nazionali riconoscevano l’illegittimità dell’ordine di lasciare il sito e del divieto di registrazione, ma ritenevano legittimo l’interrogatorio in quanto disposto in conseguenza del mancato rispetto dell’ordine impartito dalla polizia. Dinanzi alla Corte di Strasburgo la ricorrente deduceva che la misura aveva impedito lo svolgimento della sua attività giornalistica e non rispondeva ad alcuno degli scopi legittimi previsti dall’art. 10 § 2 CEDU. La Corte europea ricorda che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e che la stampa svolge un ruolo centrale di watchdog pubblico, specialmente in relazione a questioni di interesse generale quali la gestione di manifestazioni da parte delle autorità (§ 38). Ne consegue che qualsiasi ingerenza nell’attività giornalistica richiede un controllo particolarmente rigoroso e che il margine di apprezzamento statale risulta ridotto quando siano in gioco temi di interesse pubblico (§ 39). Nel caso di specie, la Corte osserva anzitutto che l’interrogatorio della ricorrente ha inciso direttamente sulla sua capacità di raccogliere informazioni e di riferire sugli eventi, configurando una vera e propria ingerenza nella libertà di espressione, in quanto ha impedito la prosecuzione dell’attività giornalistica sul luogo dei fatti (§ 42). Pur non essendo contestata la base legale della misura, la Corte ritiene decisivo il profilo della necessità in una società democratica. In particolare, rileva che la ricorrente non aveva preso parte ai disordini né ostacolato l’azione della polizia, limitandosi a svolgere il proprio lavoro in qualità di osservatrice (§§ 43-44). In tale contesto, la Corte sottolinea che le autorità di polizia avrebbero dovuto procedere a una valutazione individualizzata delle misure adottabili, tenendo conto del ruolo specifico della ricorrente e dell’impatto dell’interrogatorio (tenuto conto del tempo a ciò richiesto e della consequenziale impossibilità, per la ricorrente, di essere presente sui luoghi ove si svolgeva la manifestazione) sulla libertà di informazione. Tuttavia, dagli atti non risulta che tale bilanciamento sia stato effettivamente compiuto. I giudici nazionali non hanno attribuito alcun rilievo concreto al fatto che la ricorrente fosse identificabile come giornalista, che si mantenesse a distanza dai manifestanti e che non ostacolasse l’intervento delle forze dell’ordine, né hanno fornito motivazioni sufficienti circa la necessità della misura rispetto agli scopi perseguiti (§ 50). Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che l’interrogatorio della ricorrente non rispondeva a un “bisogno sociale imperioso” e non poteva essere considerata necessario in una società democratica, avendo avuto l’effetto principale di impedirle di svolgere la propria attività informativa e di assolvere al ruolo di controllo pubblico sull’operato delle autorità (§ 51). Ne consegue la violazione dell’art. 10 CEDU. (Davide Colombo).

Riferimenti bibliografici: E. Cipani, Giornalismo investigativo e accesso ad informazioni riservate di interesse pubblico: una pronuncia recente della Corte europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, n. 3, p. 1233 ss.