1. Con la sentenza in commento, pronunciata il 28 maggio 2020, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina ha condannato a venti anni di reclusione tre carcerieri – di 23, 27 e 25 anni – per il reato di associazione per delinquere (art. 416 co. 2, 5 e 6) e, in concorso tra loro ex art. 110 c.p., per i reati di tortura (art. 613-bis) e sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) posti in essere nei confronti dei migranti detenuti (o meglio, sequestrati) in Libia nel campo di Zawiya.
Le oltre quaranta pagine della sentenza sono in larga parte occupate dalle dichiarazioni di alcuni migranti che, per diversi periodi di tempo, sono stati privati della libertà all’interno del campo di Zawiya, alla mercé dei suoi gestori, tra cui gli odierni condannati.
Le dichiarazioni rese alla magistratura italiana meritano spazio anche in questa sede: in primo luogo, perché costituiscono l’essenza dell’impianto probatorio su cui si è basata la decisione del giudice; in secondo luogo, perché contribuiscono a descrivere una realtà forse ancora troppo poco conosciuta, il cui carico di violenze, abusi e violazioni di diritti sembra interessare in Italia solo la giurisdizione penale, nella quasi indifferenza dell’opinione pubblica.
Non solo. Come si vedrà, il coinvolgimento italiano nella gestione dell’immigrazione in Libia si fa sempre più fitto ed inquietante: accanto ai più noti accordi di febbraio 2017 (il memorandum), di recente rinnovati, un recente report di ASGI accende i riflettori sull’Agenzia italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS) che, sempre dal 2017, promuove e finanzia bandi rivolti ad ONG italiane miranti a ‘migliorare’ le condizioni di vita degli stranieri nei centri di detenzione libici attraverso il supporto alle autorità del Paese.
2. La ricostruzione dei fatti inizia con la descrizione di uno dei tanti sbarchi che, soprattutto in estate, interessano Lampedusa. Il 5 e il 7 luglio 2019 sull’isola arrivano cinquantanove persone in precedenza soccorse nella zona SAR italiana dalla barca a vela “Alex & co.” di Mediterranea Saving Humans – peraltro tornata in mare a febbraio dopo sette mesi di sequestro ai sensi del nuovo art. art. 12, comma 6 bis T.U. imm. disposto dalle autorità in seguito ad un’attività di soccorso di altre sessanta persone (tra cui 4 neonati, 11 minori e 4 donne incinte)[1].
Svolte le operazioni di prima accoglienza dei naufraghi, la Procura della Repubblica di Agrigento dà il via alle prime indagini, dirette, in quella fase, all’individuazione tra i migranti di eventuali scafisti, eventualmente responsabili del trasporto in mare.
Dalle dichiarazioni di alcuni dei ‘superstiti del mare’ inizia però a delinearsi un quadro ben più grave: le attività di un’organizzazione criminale dedita al sequestro, alla tortura e alla tratta di esseri umani. Molti dei migranti sentiti riferiscono, infatti, di drammatici periodi di detenzione a Zawiya, città della Tripolitania a 50 chilometri dalla capitale. Qui, in una ex base militare, ciascuno di loro era stato trattenuto al termine della fuga dal proprio paese di origine, nell’attesa – come vedremo – di potersi imbarcare alla volta dell’Italia.
3. La sentenza riporta le dichiarazioni di sei persone: tre uomini camerunensi, un uomo del Ghana e una coppia (di cui non viene specificata la nazionalità).
Le descrizioni delle brutalità perpetrate all’interno del campo coincidono e dal loro esame appare evidente – e così è sembrato anche al GUP di Messina – che a Zawiya operava (e opera) un’associazione criminale che quotidianamente e indisturbatamente sequestra migranti provenienti da tutto il continente africano e, dopo averli privati della libertà e sottoposti a violenze e torture, costringe i parenti a pagare un riscatto che consentirà il rilascio e la possibilità di imbarcarsi per l’Europa. Dove un altro ‘viaggio della speranza’ li attende.
3.1. Forse solo la vista del mare a poca distanza permette ai migranti rinchiusi nel campo di Zawiya di continuare a sperare. La prigione occupa l’area di una vecchia base militare ed è in prossimità, oltre che del mare, di una raffineria. I muri – di pietra, alti, e dipinti con toni bianco-azzurri – sono sempre sorvegliati da uomini armati che impediscono la fuga dei prigionieri. L’unico varco è un grande cancello di colore blu che tutti i testimoni nominano e ricordano.
All’interno delle mura vivono oltre 500 persone, suddivise in base al sesso e alla nazionalità. Anche le coppie e le famiglie con bambini vengono separate.
La descrizione più dettagliata del campo che si può leggere in sentenza è quella di Z., migrante camerunense, che descrive con precisione la prigione di Zawiya accennando, altresì, alla presenza dell’OIM e di altre basi militari limitrofe: “All’interno l’area si presentava divisa per settori: a destra vi era la direzione e a sinistra vi erano gli alloggi delle guardie. Entrando, a sinistra, vi era l’area delle donne, poi quella degli africani dell’est (Eritrea ed Etiopia) e poi quella dei subsahariani. A destra vi era un campo da calcio dove vi erano tanti bambini, poi un container dei medici ed infine un container dell’OIM. In quest’ultimo vi era un libico, tale M., che aveva una barba lunga e vestiva in abiti militari, sulle spalline aveva una stella e tre barre. Egli aveva un aiutante, verosimilmente sudanese, che indossava la casacca dell’OIM e che parlava inglese e arabo. Tale area era collegata, tramite un portone, a un’altra base militare operativa, in quanto lì vi erano i militari e anche i carri armati. Tale base era in prossimità del mare e di una raffineria. All’interno potevamo essere circa 500 persone, uomini e donne, e circa 15 bambini”.
3.2. Nella prigione di Zawiya tutti rispondono agli ordini di O., un libico unanimemente riconosciuto dai testimoni come ‘il capo dei carcerieri’[2], ‘il più spietato di tutti’ e responsabile in prima persona di violenze e omicidi[3]. Noti sono i suoi rapporti (è il cugino) con un altro spietato trafficante, Abdurahman al Milad, detto Bija, giunto alle cronache a seguito di una controversa missione in Italia, svolta in qualità di capo della Guardia costiera dell’area di Zawiya (mentre per le Nazioni Unite era “un esperto e spietato contrabbandiere di esseri umani”), nel corso del quale ha frequentato uffici e palazzi del Ministeri italiani[4].
Alle dipendenze di O. stanno gli altri carcerieri, adibiti a diverse funzioni, che sono soliti svolgere con modalità violente e brutali. Tra questi, riconosciuti sia nelle ricognizioni fotografiche che, successivamente, in sede di incidente probatorio, vi sono gli odierni imputati: M.C., H.A. e M.A.
A costoro, in particolare, sono state attribuite le seguenti condotte. M.C., detto ‘Suarez’, era solito occuparsi dei riscatti: picchiava e torturava i migranti fornendo poi loro un telefono con cui contattare le famiglie e chiedere la somma di denaro che avrebbe posto fine alle violenze. Anche M.A. e H.A. erano soliti agire con violenza: torturavano i migranti detenuti servendosi di bastoni e fucili e, forse in ragione di un ruolo più marginale nella gerarchia della prigione, contribuivano al suo funzionamento occupandosi della distribuzione dei pasti, ruolo che li ha resi facilmente riconoscibili ai testimoni.
Attorno al campo di detenzione gravitano altri soggetti che pur non essendo formalmente inquadrati nelle fila dell’organizzazione, fanno affidamento su di essa e contribuiscono al suo rafforzamento e radicamento sul territorio. Si tratta di altri trafficanti, miliziani corrotti o tassisti che conoscendo il ‘valore economico’ dei migranti, li intercettano per strada e li vendono a O. e ai suoi uomini, come preziosa merce di scambio.
A tal proposito, sono emblematici alcuni casi, vissuti in prima persona dai migranti interrogati: quello di Z. che, riuscito a fuggire da una prima prigionia in un campo di detenzione nei pressi di Saba, era giunto a Zwaiya e lì era stato condotto proprio nella ex base militare da un tassista che, proponendosi di aiutarlo, lo aveva invece venduto ai carcerieri[5]; quello di M. che, imbarcatosi alla volta dell’Italia, era stato intercettato dalla Polizia libica che, lungi dall’indirizzare i migranti alle vie giuridiche del rimpatrio, aveva consegnato lui e gli altri migranti direttamente ai carcerieri del campo di Zwaiya[6]; quello di N., per due volte catturato in strada da trafficanti che lo avevano poi venduto al libico O.[7]; quello di D. detenuto per circa un mese in una prigione dall’OIM e dalla Polizia libica, e poi da questa venduto direttamente ai carcerieri di Zwaiya[8]; o ancora il caso dei due coniugi M.Y e M.E., avvicinati da due uomini in uniforme a Zuara e da questi venduti ad O., dopo un rapido patteggiamento telefonico della ricompensa.
Quella operante a Zwaiya è dunque un’organizzazione ben radicata – usando le parole del giudice di Messina – “volta alla individuazione e alla cattura, per il tramite di soggetti complici, spesso appartenenti alle milizie locali corrotte, di individui provenienti da diverse regioni del continente africano che, versando in situazioni di assoluta miseria, confluiscono in Libia nella speranza di raggiungere via mare il continente europeo”.
L’organizzazione coordina il lavoro di molti uomini armati, di diverse nazionalità, che non solo detengono all’interno di un campo di prigionia numerosi migranti, ma adoperano nei loro confronti le più atroci violenze e torture al fine di riscuotere da loro famiglie un riscatto: il prezzo della libertà.
3.3. Le violenze, sin qui tratteggiate in modo generico, hanno precisi connotati. Come già anticipato, all’arrivo nel campo di Zwaiya i migranti vengono separati secondo un rigido criterio che divide gli uomini dalle donne e dai bambini – separando così coppie e famiglie – e poi, ulteriormente, smista gli uomini in base alla nazionalità, verosimilmente per evitare il sorgere di controversie che potrebbero dar luogo a rivolte nel campo (con conseguente rischio di fuga).
Uomini, donne e bambini sono dunque costantemente sorvegliati da carcerieri armati e vivono in condizioni ai limiti dell’umanità. L’acqua con cui vengono dissetati non è potabile ed è quella ‘salmastra e sporca’[9] del rubinetto dei bagni; i pasti, se così possono essere definiti, prevedono pane secco e zuppa, solo la sera, e sono insufficienti a sfamare i migranti che spesso, infatti, per la denutrizione si ammalano. O muoiono.
A queste già precarie condizioni di vita si aggiungono le violenze fisiche e psichiche. Posto che l’obiettivo finale dell’organizzazione è riscuotere il riscatto dalle famiglie dei migranti trattenuti, le violenze sono lo strumento per ottenerlo.
Le donne sono ripetutamente violentate[10] mentre gli uomini vengono quotidianamente percossi con tubi di gomma, cavi elettrici, bastoni[11] e poi invitati a chiamare le famiglie – con un cellulare messo appositamente a disposizioni dell’organizzazione (e, in particolare in questo caso da C.M.) – chiedendo loro di inviare i soldi necessari per la liberazione. Il brutale meccanismo funziona e molte famiglie, pur di porre fine alle torture inflitte ai loro cari, inviano i soldi richiesti (gli importi variano da 1000 a 2000 euro).
A chi, nonostante le violenze, non paga – per scelta o per impossibilità – si prospettano due alternative: la morte o l’essere nuovamente venduto ad altri trafficanti.
4. Sulla base di questi fatti qui sinteticamente riportati, il GUP di Messina ha pronunciato una severa condanna a trenta anni di reclusione, poi ridotta a venti anni per la scelta del rito abbreviato a carico di tre uomini (due egiziani e un guineaiano), giunti in Italia in un precedente sbarco, e unanimemente riconosciuti nei riscontri fotografici come tre dei carcerieri di Zawiya.
Si tratta di una sentenza importante, che da un lato aggiunge un tassello alla narrazione della giurisprudenza sui campi di detenzione libici (si pensi ai due gradi di giudizio del caso Matammud, giudicato a Milano[12]) e dall’altro, per la prima volta, applica a quei luoghi e a quelle condotte il reato di tortura previsto all’art. 613 bis del codice penale[13]. Una novità importante se si tiene conto del travagliato iter legislativo che ha portato alla sua approvazione[14]
È appena il caso di notare che nessun problema si è posto con riferimento alla giurisdizione italiana per i fatti commessi in Libia[15]. Pacificamente è stata riconosciuta l’applicabilità dell’art. 10 c.p. che assoggetta al diritto penale italiano lo straniero che commette un reato all’estero (anche a danno di altri stranieri) quando questi si trovi, però, nel territorio italiano (i tre imputati si trovavano presso l’hotspot di Messina) e vi sia stata richiesta del Ministro della giustizia (pervenuta l’11 settembre 2019).
Nulla quaestio nemmeno per quel che concerne la circostanza che il compendio probatorio sia costituito esclusivamente dalle convergenti dichiarazioni rese dai migranti. A tal proposito, il giudice ricorda recenti pronunce della Cassazione penale concordi nel ritenere che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari dai migranti soccorsi in mare e trasportati in Italia hanno natura di dichiarazioni testimoniali pienamente utilizzabili poiché nei confronti di suddetti migranti non è configurabile il reato di cui all’art. 10 bis Tu.Imm., posto che l’ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell’ambito di un’attività di soccorso e che il tentativo di questo reato – essendo una contravvenzione – non è configurabile[16].
* * *
5. Non è la prima volta che una sentenza di un tribunale italiano offre lo spunto per volgere lo sguardo a quel che accade in Libia, nei centri di detenzione per migranti dislocati sulla costa, teatro di violenze e violazioni di diritti umani di cui il nostro Paese difficilmente può dirsi ignaro.
In particolare, è la terza volta[17] che i giudici italiani pronunciano una sentenza di condanna nei confronti dei cd. ‘carcerieri libici’ ritendendoli responsabili di gravissime violenze in danno dei migranti africani incappati nelle prigioni libiche durante il loro viaggio verso l’Europa. Le dinamiche del loro sequestro, delle atrocità subite e del coinvolgimento nelle stesse della Guardia costiera libica sono sotto gli occhi di tutti e riportate da autorevoli fonti[18].
Molteplici sono le occasioni che, in Libia, possono condurre un migrante in carcere. In primis, va ricordato che la Libia non fa parte della Convenzione di Ginevra del 1951 e, nel Paese, non vi è alcuna disciplina del diritto di asilo[19]; ne consegue che tutti i cittadini di paesi terzi – a prescindere dal loro status di richiedenti asilo, rifugiati o vittime di tratta – ricadono sotto le leggi nazionali in tema di immigrazione che considerano l’ingresso, il soggiorno (e l’uscita) irregolari un reato punito con la reclusione a tempo indeterminato e lavori forzati, oltre all’espulsione, una volta espiata la pena[20]. I migranti vengono altresì privati della libertà in seguito a operazioni di intercettazione o salvataggio in mare: anche in questo caso vengono condotti dalla Guardia costiera libica in appositi centri di detenzione gestiti dalle autorità del Dipartimento per il Contrasto all’Immigrazione clandestina del Ministero dell’interno (DCIM) dove la privazione della libertà personale, ancora una volta, non ha limiti temporali. Stessa sorte per chi viene arrestato a terra, controllato per strada o in prossimità della frontiera[21].
Si aggiungono poi altri centri, gestiti da milizie armate ed associazioni criminali dove ugualmente i migranti vengono sequestrati – come nel caso della sentenza in commento – dopo essere stati venduti da trafficanti od ufficiali corrotti e dove rimangono, quotidianamente vessati da violenze e abusi, fino al pagamento di un riscatto.
In entrambi i tipi di centri le condizioni di trattenimento non rispettano i più basilari diritti umani e i migranti vivono in condizioni inumane e degradanti, esposti a torture, violenze sessuali, lavori forzati e maltrattamenti[22].
La linea di demarcazione tra i due tipi di centri, poi, è estremamente labile, così come incerta è la distinzione tra trafficanti e Guardia costiera libica, come emerge dai racconti dei migranti[23] e da numerosi rapporti ufficiali[24]. Non di rado, dunque, gli abusi vengono perpetrati dalla stessa Guardia costiera libica che, in sostanza, finisce per ‘guadagnare due volte’: ricevendo, da un lato, i finanziamenti dall’Italia e dall’Europa per intercettare i migranti in mare e trattenerli in Libia; riscuotendo, dall’altro, somme dai trafficanti per chiudere un occhio sulle partenze dei gommoni oppure rivendendo i migranti intercettati ai trafficanti, arricchendo se stessi e i carcerieri, soddisfatti della consegna di centinaia di persone da detenere (e torturare) in attesa di un nuovo, ulteriore, riscatto[25].
6. Nonostante queste evidenze, che dai tribunali rimbalzano sulla stampa e sugli altri mezzi di informazione, il Governo italiano – da oltre un decennio – non interrompe e anzi intensifica la propria collaborazione con la Libia, stringendo accordi e, da ultimo, finanziando controversi bandi per il non meglio precisato ‘miglioramento’ delle condizioni di vita dei migranti nei lager libici.
Sulla stessa linea di questi interventi si inserisce poi il decreto sicurezza bis che ostacola e sanziona pesantemente (al comandante della nave si applica una sanzione amministrativa da 150.000 a 1.000.000 euro, oltre alla confisca della nave, preceduta dal sequestro cautelare immediato) il lavoro delle ONG impegnate nel Mediterraneo a salvare la vita proprio di quei migranti in fuga dalla Libia e dai suoi carcerieri[26].
Quello che viene restituito è, dunque, un quadro di assoluta incoerenza: da un lato i giudici italiani condannano i carcerieri libici e riconoscono gli orrori dei centri di detenzione mentre dall’altro, senza esitazioni o condanne da parte dell’opinione pubblica, il Governo sostiene e finanzia le politiche libiche che creano proprio quelle situazioni. Il risultato è che, insieme ai migranti, muoiono nei campi di detenzione libici o annegano nel Mediterraneo anche i diritti, un tempo vanto dell’Italia e dell’Europa.
7. I rapporti tra Italia e Libia affondano le loro radici nella storia e non è certo questa la sede per approfondirli. Senza andare troppo indietro nel tempo, però, è agevole accertare che la cooperazione italo-libica in tema di contrasto all’immigrazione clandestina inizia a prendere forma nel 2000 con una serie di impegni formali: l’Accordo per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope ed all’immigrazione clandestina, firmato a Roma il 13 dicembre 2000 e reso operativo nel 2007; il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dall’Italia con l. n. 7/2009; e la Dichiarazione di Tripoli del 3 aprile 2012[27].
A partire dal 2012, però, la condanna all’Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Hirsi Jamaa[28], rende essenziale il contributo della Marina libica, chiamata ‘a sporcarsi le mani’ nella gestione dei migranti[29]. Dal 2016 prende così il via un progetto europeo, a guida italiana, volto all’addestramento della Guardia costiera libica ma, soprattutto, al suo finanziamento in termini di mezzi e risorse[30]. Non solo. Per rendere effettiva l’attività richiesta alla Guardia sua costiera, alla Libia viene assegnata una zona SAR (search and rescue). Il 2017 è un anno di svolta: agli inizi di febbraio, a Roma, Italia e Libia (rispettivamente rappresentate dall’allora Presidente del Consiglio italiano Gentiloni e dal Presidente libico Serraj) siglano un memorandum di durata triennale (di recente rinnovato – nonostante le critiche della comunità internazionale – per altri tre anni con il tacito assenso delle parti[31]) che rinsalda la cooperazione dei due paesi nel comune sforzo di arginare i flussi di migranti illegali e affrontare le conseguenze da essi derivanti [32]. Ad agosto, invece, con l’adozione del cd. codice di condotta voluto dal Ministro Minniti[33], il Mediterraneo è stato praticamente sgombrato dalle ONG, già da tempo oggetto di una campagna denigratoria (da molti ritenute un pull factor per le partenze dei barconi) tradottasi, infine, in una vera e propria criminalizzazione con la conversione in legge del decreto sicurezza-bis[34].
8. Particolarmente preoccupante, in questo scenario, è il fronte di collaborazione tra Italia e Libia nella gestione dei centri di detenzione. Da un accurato report di ASGI, pubblicato il 27 luglio 2020[35] emerge che l’Agenzia italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS), parallelamente agli accordi italo-libici del 2017, ha lanciato un appello alle organizzazioni non governative italiane volto a sviluppare interventi umanitari nei centri di detenzione per migranti in Libia finanziati dal Ministero degli esteri.
Il report – al quale si rimanda per una completa trattazione del tema – mette in luce forti perplessità circa la legittimità di un simile intervento che, asseritamente creato per ‘migliorare’ le (drammatiche) condizioni degli stranieri detenuti, rischia di trasformarsi in uno strutturale sostegno al funzionamento di tali centri, teatro di orrori come quelli narrati nella sentenza in commento.
Nel 2017 la sede AICS di Tunisi, competente per i progetti in Libia, dopo aver ricevuto i finanziamenti dal Ministero degli Esteri, ha stanziato 6 milioni di euro, suddivisi in tre bandi, per interventi da parte delle ONG italiane all’interno dei centri di detenzione in Libia[36]. Uno di questi bandi annovera tra i centri interessati quello di Zawiya, destinatario di un progetto da un milione di euro affidato a tre ONG[37] benchè, come riporta ASGI, fosse un centro “gestito dal clan a cui afferisce il noto trafficante Abdurahman al Milad, ai più noto come Bija, nonché teatro di gravi violenze recentemente accertate da una sentenza del Tribunale di Messina”[38].
Il rapporto di ASGI analizza l’efficacia e la legittimità degli interventi italiani presentando numerosi punti critici. Provando a sintetizzare l’ampio ed articolato lavoro di indagine emerge che in violazione del principio di diritto internazionale del do not harm[39] (che impone di verificare se i bandi stessi, pur animati dall’intenzione di apportare miglioramenti alle condizioni dei migranti detenuti, non finiscano per sfavorire gli stessi beneficiari) gli interventi appaltati alle ONG rischiano di stabilizzare il sistema detentivo stesso, incompatibile con il rispetto dei diritti dei migranti[40]. Ciò perché molte delle criticità che i bandi mirano ad alleviare non sono dovute a “un Governo [quello libico] in difficoltà nel fornire assistenza volta a salvare le vite delle persone”[41] ma a precise scelte politiche di quest’ultimo. Ancora, la totale assenza di condizioni (nemmeno sul piano diplomatico) poste dall’Italia al governo di Tripoli per l’erogazione dei fondi (ad esempio chiedendo un più efficace controllo sugli abusi fisici, la fissazione di un termine massimo di durata della detenzione, un ampliamento dei locali o, quantomeno, la liberazione di donne e bambini) lascia spazio a un sostanziale implicito sostegno alle scelte politiche del governo libico, già del resto manifestato con i finanziamenti alla Guardia costiera.
9. Va, infine, ricordato che le violenze nelle prigioni libiche e l’ambiguo comportamento del Governo italiano (nonché di altri paesi europei), se poco incidono nel discorso politico nazionale – basti notare la mancata abolizione dei decreti sicurezza frutto delle scelte politiche della precedente maggioranza parlamentare – attirano invece l’attenzione della Corte penale internazionale.
Già nel 2017 Fatou Bensouda, Procuratore capo presso la Corte, ha espresso la propria preoccupazione sulla situazione dei migranti in Libia lasciando ampio margine alla possibilità di avvio di un’indagine per crimini contro l’umanità proprio con riferimento alla tratta dei migranti[42] e, in particolare, all’ingente numero di persone arbitrariamente detenute in condizioni contrarie al senso di umanità, continuamente sottoposte a violenze, stupri e torture.
Nel caso di una siffatta indagine, la scelta del Governo italiano di criminalizzare e ostacolare l’operato delle ONG attive nel Mediterraneo, nonché l’attiva collaborazione con la Guardia costiera libica e con i responsabili dei centri di detenzione, ben potrebbero far delineare in capo alle autorità italiane (ed europee) profili di responsabilità internazionale ai sensi dell’art. 25(3)(c) dello Statuto di Roma, che sancisce la responsabilità penale di chi, in riferimento a un reato di competenza della Corte, agevola la perpetrazione di tale reato, fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo[43].
La prospettiva è sempre più concreta: nel 2019, infatti, un avvocato franco-spagnolo, Juan Branco, e un giurista israeliano, Omer Shatz (in collaborazione con gli studenti della Clinica legale della Public School of International Affairs di Parigi), hanno denunciato al Procuratore il sospetto contenuto dell’EU Migration Policies in the Central Mediterranean and Libya (2014-2019)[44], paventando responsabilità, per crimini contro l’umanità, di Italia ed Europa[45].
Ad oggi, però, queste indagini non sono ancora state avviate e le sentenze di condanna dei giudici di merito italiani sembrano essere il primo argine a questi orrori.
[1] Per un aggiornamento sulla vicenda: https://mediterranearescue.org/news/alex-libera/?
[2] Dich. D., p. 14 ss; R., p. 18 ss.; dich. N., p. 22 ss; dich. M.Y., p. 23 ss.; dich. M.E., p. 26 ss.
[3] Nello Scavo, Ossama il libico, ecco chi è «il più spietato di tutti con i migranti» su Avvenire, 21 settembre 2019.
[4] Nello Scavo, L'inchiesta. Migranti, armi e petrolio, tre mesi di misteri su Bija, su Avvenire, 29 dicembre 2019 Si veda anche l’intervista a Bija della giornalista Francesca Mannocchi andata in onda il 25 ottobre 2019 nel corso del programma televisivo Propaganda Live.
[5] Dich. Z., p. 7:
[6] Dich. M., p. 17
[7] Dich. N. p. 20
[8] Dich. D., p. 13
[9] Dich. M. p. 32
[10] Dich. M.Y., p. 24; N., p. 20-21
[11] Dich. Z, p. 9-11; D. p. 14; M., p. 17; N., p. 20-21; M.Y., p. 24
[12] Per il primo grado di giudizio: S. Bernardi, Una condanna della Corte d'assise di Milano svela gli orrori dei "centri di raccolta e transito" dei migranti in Libia, in Dir. pen. cont., 16 aprile 2018. Con riferimento al secondo grado di giudizio, sia consentito il rinvio a G. Mentasti, Campi di detenzione per migranti in Libia: il caso Matammud. Nota a sentenza Corte ass. app. Milano, sez. I, n. 9/2019, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, fasc. 1/2020
[13] Per un approfondimento: C. Antonucci, F. Brioschi, C. Paterniti Martello (a cura di), La tortura nell’Italia di oggi, Antigone, luglio 2020.
[14] l. n. 110 del 14 luglio 2017
[15] In senso contrario Cass. Sez. V, sent. 12 settembre 2019 (dep. 27 novembre 2019), n. 48250, Pres. Vessichelli, Est. Pistorelli. Sia consentito il rinvio a G. Mentasti La Cassazione interviene sull’applicabilità della legge penale italiana ai reati commessi nei campi di detenzione in Libia, in questa Rivista, 4 febbraio 2020.
[16] Cass. pen. SS.UU. n. 40517/2016 e Cass. pen. Sez. I, sent. 53691/2016; “hanno natura testimoniale le dichiarazioni fatte dai migranti nei confronti dei membri dell’equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale, non essendo configurabile il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 286/1998. Ciononostante, per mero scrupolo della Polizia giudiziaria, i superstiti sono stati sentiti con le garanzie previste dall’art. 210 c.p.p. in quanto possibili indagati per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 286/1998.
[17] Le prime due sentenze hanno riguardato il caso Matammud (primo e secondo grado), giudicato dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Milano nel 2018 e nel 2019. V. supra nota n. 13. Merita, tuttavia, di essere evidenziato che altre pronunce, pur incidentalmente, hanno narrato gli orrori dei campi di detenzione in Libia. Si pensi alle decisioni del caso Rackete (v. da ultimo S. Zirulia, La Cassazione sul caso Sea Watch: le motivazioni sull’illegittimità dell’arresto di Carola Rackete, in questa Rivista, 24 febbraio 2020) o ancora del caso Vos Thalassa (con nota di L. Masera, I migranti che si oppongono al rimpatrio in Libia non possono invocare la legittima difesa: una decisione che mette in discussione il diritto al non refoulement, in questa Rivista, 21 luglio 2020).
[18] v. Rapporto delle Nazioni Unite “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya” del 20 dicembre 2018.
[19] UNHCR, Position on return to Lybia, update II, settembre 2018, parr. 15-20;
[20] Le disposizioni sulla detenzione degli stranieri in seguito a violazioni di diritto dell’immigrazione sono contenute essenzialmente in due leggi: l. 6/1987, che disicplina l’ingresso, la permanenza e l’uscita dal paese degli stranieri (successivamente modificata dalla l. 2/2004) e la l. 19/2020, in tema di lotta all’immigrazione irregolare. Per un approfondimento si rinvia a Global Detention Project, Country Report Immigration Detention in Libya: “A Human Rights Crisis”, Agosto 2018.
[21] UNHCR, Flash Update Libya (17 - 24 August 2018), 24 agosto 2018.
[22] Amnesty International, Abuses Against Europe-Bound Refugees and Migrants, 11 dicembre2017, p. 22.
[23] v. supra il racconto dei migranti fermati da uomini in divisa e poi venduti, dietro ricompensa, ai carcerieri di Zawiya.
[24] Rapporto delle Nazioni Unite “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya” del 20 dicembre 2018.
[25] Dubosc F.O.,, L’attualità del bene, in L’attualità del male, a cura di M. Veglio, op. cit. pp. 77 ss.; inoltre, tra i molti, Tribunale permanente dei popoli, Sessione sulla violazione dei diritti delle persone migranti e rifugiate (2017-2018), Palermo, 18-20 dicembre 2017.
[26] Pitea C., Zirulia S., «Friends, not foes». Qualificazione penalistica delle attività delle ONG di soccorso in mare alla luce del diritto internazionale e tipicità della condotta, in SidiBlog, 26 luglio 2019; Masera L., L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?, in Questione Giustizia, 2/2018.
[27] Per un approfondimento su questo punto si rimanda a F. Pacella, Cooperazione Italia-Libia: profili di responsabilità per crimini di diritto internazionale, in Diritto Penale Contemporaneo, Fasc. n. 4/2018.
[28] In estrema sintesi: la Corte ha ritenuto che fosse stato violato l’art. 3 CEDU dal momento che i ricorrenti erano stati riaccompagnati in Libia, nonostante fosse noto che in tale Paese sarebbero stati esposti al concreto rischio di subire trattamenti contrari alla Convenzione. Per un primo approfondimento della sentenza della Grande Camera (che ha condannato l’Italia, oltre che ai sensi dell’art. 3 CEDU, anche per la violazione dell’art. 4 Prot. n. 4 e art. 13 CEDU) si rimanda a L. Masera, La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato i respingimenti collettivi verso la Libia operati nel maggio 2009 contrari agli artt. 3, 4 prot. 4 e 13 Cedu, in Dir. pen. cont., 24 febbraio 2012.
[29] M. Veglio, L’attualità del male. La Libia dei Lager è verità processuale, Edizioni Seb27, 2018, p. 21.
[30] Tra l’aprile 2017 e agosto del 2018, l’Italia ha fornito alla marina libica ben ventidue motovedette, dotate di equipaggi addestrati, inoltre ha provveduto (insieme ad altri paesi europei) alla formazione di oltre cento ufficiali e sottufficiali libici sia in mare (con esercitazioni per operazioni di abbordaggio, perquisizione, nonchè di attività di search and rescue) che a terra (con lezioni di diritto internazionale). Per un approfondimento: F. Floris, Fermare i migranti? Addestrare i libici non funziona, in Open Migration, 24 maggio 2017; L. Bagnoli, Qual è il ruolo dell’Italia nelle operazioni della guardia costiera libica?, in Internazionale, 13 novembre 2019; Il governo dà 12 motovedette alla Libia per il controllo dei migranti. Ma è costituzionale? AGI, 7 agosto 2018; Libia, un oscuro intreccio di collusione: abusi su rifugiati e migranti diretti in Europa, Amnesty International, Report 2017, pp. 53 ss.
[31] ASGI chiede l’immediato annullamento del Memorandum Italia-Libia, 2 febbraio 2020.
[32] Alcuni punti chiave del memorandum: Art. 1: Le Parti si impegnano a: A) avviare iniziative di cooperazione in conformità con i programmi e le attività adottati dal Consiglio Presidenziale e dal Governo di Accordo Nazionale dello Stato della Libia, con riferimento al sostegno alle istituzioni di sicurezza e militari al fine di arginare i flussi di migranti illegali e affrontare le conseguenze da essi derivanti, in sintonia con quanto previsto dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione sottoscritto tra i due paesi, e dagli accordi e memorandum d’intesa sottoscritti dalle Parti. […]; C) la parte italiana si impegna a fornire supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l'immigrazione clandestina, e che sono rappresentati dalla guardia di frontiera e dalla guardia costiera del Ministero della Difesa, e dagli organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell'Interno. Art. 2: Le Parti si impegnano altresì a intraprendere azioni nei seguenti settori: 1) completamento del sistema di controllo dei confini terrestri del sud della Libia […]. 2) adeguamento e finanziamento dei centri di accoglienza summenzionati già attivi nel rispetto delle norme pertinenti, usufruendo di finanziamenti disponibili da parte italiana e di finanziamenti dell'Unione Europea. […] 3) la formazione del personale libico all’interno dei centri di accoglienza summenzionati per far fronte alle condizioni dei migranti illegali, sostenendo i centri di ricerca libici che operano in questo settore […] Art. 4: La parte italiana provvede al finanziamento delle iniziative menzionate in questo Memorandum o di quelle proposte dal comitato misto indicato nell’articolo precedente senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato italiano rispetto agli stanziamenti già previsti, nonché avvalendosi di fondi disponibili dall'Unione Europea, nel rispetto delle leggi in vigore nei due paesi
[33] I. Papanicolopulu, Immigrazione irregolare, via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 2017, n. 3, pp. 22 ss.
[34] Sul punto si segnala L. Masera, La crimmigration nel decreto Salvini, in La Legislazione penale, 24.7.2019
[35] D. Agresta, C.L.Cecchini, G. Crescini, S. Fachile, A. Pasquero, “Profili critici delle attività delle ONG italiana nei centri di detenzoine in Libia con fondi A.I.C.S.”, ASGI, Torino/Roma, luglio 2020.
[36] Per consultare i bandi: https://www.aics.gov.it/home-eng/opportunities/noprofit-emergency/.
[37] Bando AID 11242. I soggetti attuatori risultano essere le ONG: Emergenza Sorrisi, We World (già GVC) e ICU (Istituto di Cooperazione Universitaria). V. Report ASGI, Profili critici delle attività delle ONG italiane nei centri di detenzione in Libia con fondi A.I.C.S, cit.;
[38] Sui rapport tra Bija e il campo di Zwaiya v. Nello Scavo, La trattativa nascosta. Dalla Libia a Mineo, il negoziato tra l’Italia e il boss, in Avvenire, 4 ottobre 2019; per un ulteriore commento alla sentenza in esame sempre: Nello Scavo, Migranti. Condannati a Messina tre torturatori arruolati in Libia dagli uomini di Bija, in Avvenire, 28 maggio 2020.
[39] Per un approfondimento: https://emergency.unhcr.org/entry/44765/humanitarian-principles
[40] Report ASGI, Profili critici delle attività delle ONG italiane nei centri di detenzione in Libia con fondi A.I.C.S, cit., p. 18
[41] Così nei Bandi: AID 11273, p. 7; AID 11242 p. 8; AID 11242/2 p. 10.
[42] A. Pasquero, Da verità processuale a verità storica, in L’attualità del male, a cura di M. Veglio, op. cit. p. 58.
[43] Per un’approfondita disamina delle prospettate responsabilità italiane si rimanda a F. Pacella, Cooperazione Italia-Libia: profili di responsabilità per crimini di diritto internazionale, op. cit.
[44] O. Shatz. J. Branco, EU Migration Policies in the Central Mediterranean and Libya (2014-2019). Il documento è frutto della collaborazione con gli studenti della Clinica legale International law and migration policies - Capstone on Counterterrorism and International Crimes della facoltà di Scienze Politiche della Public School of International Affair (PSIA) di Parigi negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019. Qui il testo completo della comunicazione.
[45] Per quanto riguarda l’Italia, i fatti oggetto della comunicazione, coinvolgerebbero i ministri dell’interno in carica, ossia: Angelino Alfano, (febbraio 2014 - dicembre 2016), Marco Minniti (dicembre 2016 - giugno 2018) e Matteo Salvini (giugno 2018 - settembre 2019).